Passi carrabili.

Data: Ticket: # 643
Categoria: Segnalazioni / Viabilità e sicurezza 
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Buongiorno, chiedo un chiarimento sull'attuale regolamentazione dei passi carrabili nel nostro territorio comunale. Il chiarimento richiesto è dovuto, anche, all'affermazione di un "nostro" vigile urbano che ha affermato, che i passi carrabili sono obbligatori per qualsiasi cancello "carraio", che dia accesso alla strada pubblica. Lo stesso vigile ha affermato, pure, che trovando un auto, parcheggiata all'interno di un cancello carraio, seppure in Proprietà Privata, sarebbe costretto ad elevare, al proprietario dell'auto, una multa di €. 150,00. Attendo fiducioso i vostri pronti chiarimenti, grazie.

  • Comune Casciana Terme Lari

    La disciplina normativa relativa ai passi carrabili non è molto semplice in quanto richiamata da diverse leggi e soggetta a numerose casistiche che si possono riscontrare durante i controlli. Proverò a spiegare, citando i vari articoli del Codice della strada, quello che è l’oggetto del controllo dalla polizia locale in merito al rispetto della legge e quindi quali sono gli obblighi e i diritti di coloro che mettono in esercizio un passo carrabile.

    Preliminarmente, è necessario precisare che il passo carrabile è soggetto almeno ad una triplice disciplina normativa: quella prevista dal codice della strada, quella indicata dalle norme tributarie relative al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico ed infine dalle leggi in materia edilizia.

    Con riferimento a quanto previsto dal codice della strada, lo stesso all’articolo 3 punto 37 definisce il passo carrabile come l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Pertanto è carrabile ogni accesso privato che si affaccia sulla pubblica via e che consenta al suo interno lo stazionamento di veicoli.
    Riferito agli accessi carrabili, il successivo art. 22 stabilisce che ogni nuovo accesso debba essere preventivamente autorizzato e che ogni accesso preesistente al 1992, già autorizzato, deve essere regolarizzato e individuato dall’apposito cartello.

    Andiamo adesso a vedere come il passo carrabile viene ulteriormente classificato all’interno del regolamento di esecuzione del codice della strada, che nella definizione richiama anche il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 al cui articolo 44 vengono identificate alcune caratteristiche costruttive degli accessi, che sono determinanti per la classificazione delle tipologie di passo carrabile.

    Analizzando quanto disposto dall’art. 46 comma 3 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada si possono identificare due tipologie di passi carrabili, una che può definirsi come passo carrabile obbligatorio o costituito di diritto, l’altra che può definirsi come passo carrabile facoltativo.

    Nello specifico si stabilisce che se il passo carrabile è caratterizzato da appositi manufatti, da intervalli lasciati nei marciapiedi o da interventi al piano stradale tali da facilitare l’accesso dei veicoli (art. 44 D.lvo 507/93), nell’area antistante gli stessi vige il divieto di sosta segnalato dall’apposito cartello di passo carrabile.

    Invece, per gli accessi che non siano caratterizzati dalle sopradescritte opere, il così detto passo a raso, il divieto di sosta nella parte antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte del proprietario o avente diritto del passo che è libero di scegliere se adibire l’accesso a passo carrabile o no.

    In sintesi si può quindi concludere che nella prima tipologia di passo carrabile (obbligatorio), il legislatore non ha legato la classificazione con riferimento all’effettivo utilizzo dello stesso da parte del proprietario, ma lo ha classificato in base alle caratteristiche costruttive che lo rendono atto all’uso, disponendo che davanti agli stessi vige automaticamente il divieto di sosta e quindi stabilendo di fatto che vi è sempre occupazione di suolo pubblico. In questo caso il proprietario è obbligato dalla legge ad avere il passo carrabile e per rinunciarvi deve necessariamente eliminare le opere che lo rendono obbligatorio, quindi ad esempio rialzare il marciapiede o eliminare eventuali rampe o particolari manufatti.

    Al contrario nella seconda tipologia (passo a raso), il legislatore ha voluto ricondurre la classificazione di passo carrabile all’effettivo uso a cui il proprietario lo ha destinato aldilà delle caratteristiche costruttive, quindi spetta al proprietario valutare se richiedere o meno la destinazione a passo carrabile dell’accesso, presentando la richiesta di autorizzazione e di occupazione di suolo pubblico, ma qualora sia adibito a carrabile deve essere preventivamente autorizzato e deve essere segnalato con l’apposito cartello.

    Con riferimento alla tipologia del passo facoltativo, in fase di controllo quando si riscontra all’interno di una proprietà privata la presenza di un veicolo in sosta, l’accesso deve essere definito come carrabile e quindi in assenza di autorizzazione o di cartello identificativo si dovrà procedere ad emettere la relativa sanzione nei confronti del proprietario dell’abitazione.

    Con riferimento ai passi carrabili obbligatori, gli stessi sono già autorizzati a seguito del rilascio della concessione edilizia o altri titoli abilitativi sempre riconducibili alla materia edilizia e quindi in fase di controllo gli stessi saranno censiti e il risultato del censimento sarà trasmesso all’ufficio tributi per le verifiche di competenza. Inoltre sempre in fase di controllo sarà verificato il rispetto alle norme di sicurezza previste dall’articolo 46 commi 2 e 4 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

    Una considerazione a parte deve essere fatta con riferimento al pagamento della tariffa di occupazione di suolo pubblico, infatti mentre questa è sempre prevista per il passo obbligatorio non è detto che sia dovuta per il passo facoltativo, in effetti ci possono essere dei casi in cui non vi sia sottrazione di uso dell’area pubblica nei confronti della collettività: si pensi ad esempio ad una strada in cui vige il divieto di sosta h 24.

    In ogni caso comunque ribadisco che aldilà del pagamento o meno del suolo pubblico il passo carrabile per essere messo in esercizio deve essere preventivamente autorizzato poiché l’autorizzazione al passo riguarda aspetti di sicurezza stradale che devono essere sempre rispettati.
    Saluti



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